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STUDIO LEGALE AVVOCATO MONICA MARANGON *************

GRATUITO PATROCINIO


L’avvocato Monica Marangon è abilitata al gratuito patrocinio sia in sede civile sia in sede penale.
 

GRATUITO PATROCINIO CIVILE

Al fine di essere rappresentati in giudizio nell’ambito di un procedimento civile da instaurare o in cui si è chiamati in giudizio, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
 

A CHI E’ RISERVATO IL BENEFICIO DEL PSS?

- al cittadino italiano;

- allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

- all’apolide;

- allo straniero nel ricorso giurisdizionale per l'accertamento dello status di rifugiato ai sensi del D.lgs. 28/01/2008 n. 25;

- ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
 

QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?

- disporre di un reddito annuo imponibile (quelli del nucleo familiare anagrafico si cumulano, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF (es.: indennità di invalidità), o soggetti a ritenuta alla fonte (es.: prestazioni lavorative occasionali) o ad imposta sostitutiva inferiore ad € 11.746,68. L'aumento del tetto massimo per ciascun figlio a carico è applicabile solo nel giudizio penale;

- la dichiarazione reddituale di riferimento è quella il cui termine di presentazione è scaduto alla data di presentazione della domanda; il C.d.O. può valutare documentate situazioni in cui il reddito successivo a detta scadenza sia più favorevole all'istante;

- nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato o comunque non si cumula il reddito del familiare controinteressato;

- hanno diritto al beneficio, indipendentemente dalle condizioni reddituali, le vittime di reati sessuali;

- non possono ottenerlo, indipendentemente dalle condizioni reddituali, i condannati con sentenza irrevocabile per determinate ipotesi di reati in materia di associazione di stampo mafioso, contrabbando e traffico di sostanze stupefacenti.
 

GRATUITO PATROCINIO PENALE

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi,la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
 

CHI PUỎ ESSERE AMMESSO?

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

  • Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.

Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

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